Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Regolamento dei Servizi e del Personale

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Allegato al regolamento dei Servizi e del personale ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento medesimo (Approvata dall'Ufficio di Presidenza il 29 gennaio 1992 e resa esecutiva con D.P. n. 2512 del 17 febbraio 1992, comprensiva delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 74 del 6 novembre 1997, resa esecutiva con D.P. n. 652 del 12 novembre 1997, con la deliberazione n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001, con la deliberazione n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003, e con la deliberazione n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011).

  • Art. 4

    (Tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale e modalità della prestazione di servizio)

    1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale il numero di ore lavorative è pari, su base mensile, al settantacinque per cento ovvero al cinquanta per cento del numero di ore lavorative risultanti, sempre su base mensile e secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Servizi e del personale, per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
    2. La prestazione di servizio dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si svolge, secondo le esigenze del servizio, nelle ore antimeridiane e pomeridiane. Su proposta del competente consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale accolta dal dipendente, ovvero su domanda del dipendente accettata, compatibilmente con le esigenze di servizio, dal competente consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale, può essere stabilito che la prestazione di servizio si concentri in alcuni giorni della settimana o in alcuni giorni del mese ovvero su un particolare turno orario, anche limitatamente ad alcuni mesi dell'anno. Di tali determinazioni il consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale dà comunicazione al Servizio del Personale.
    3. Ciascun dipendente non può permanere in un rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 dell'articolo 2 per oltre quindici anni nel corso della carriera, tranne che in casi eccezionali, apprezzati dall'Amministrazione, e qualora residuino posti disponibili nel contingente determinato ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo 2. Al fine di promuovere una equa rotazione del personale nell'accesso al lavoro a tempo parziale, le domande dei dipendenti che abbiano già fruito di cinque anni di rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere accolte solo qualora siano state soddisfatte tutte le domande presentate nell'anno dai dipendenti che non abbiano mai usufruito della trasformazione del rapporto di lavoro. Ciascun dipendente non può permanere in un rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al comma 2 dell'articolo 2 per più di tre periodi annuali nel corso della carriera.(5)
    4. Ai fini del computo del periodo massimo di permanenza di cui al comma 3, i periodi di lavoro a tempo parziale fino a sei mesi sono considerati pari a mesi sei; per quelli superiori a sei mesi, la permanenza nel rapporto di lavoro a tempo parziale per frazione di mese viene comunque considerata pari all'intero mese.(5-bis)
    Note:

    (5) Comma modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001, n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003 e n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.
    (5-bis) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.